Gli Accordi Preventivi in materia di Prezzi di Trasferimento sono oramai una realtà ben conosciuta alle società italiane appartenenti a gruppi multinazionali, che hanno inteso (o intendono) concordare la corretta remunerazione delle transazioni infragruppo con l’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare verifiche, accertamenti e le lungaggini del contenzioso tributario e, quindi, a mitigare la conflittualità tra contribuente e l’amministrazione finanziaria.
L’attuale legislazione regola in dettaglio la procedura relativa agli accordi unilaterali, conclusi tra l’Agenzia delle Entrate e la società del gruppo presente in Italia ovvero il contribuente italiano. Qualora l’accordo coinvolga anche amministrazioni finanziarie di uno o più stati (così detti accordi bilaterali o multilaterali), la procedura seguita è quella prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (art. 31-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600).
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1101, Legge n. 178/2020) ha introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina degli Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale regolati dall’art. 31-ter del D.P.R. 600/1973.