Come noto, al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati introdotti per tutto il territorio nazionale severi limiti e restrizioni allo svolgimento di manifestazioni, iniziative, eventi e riunioni che di fatto inibiscono lo svolgimento delle assemblee sociali nelle forme partecipative ordinariamente note.
L'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), per venire incontro alle esigenze delle società, (i) fissa in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (in luogo degli ordinari 120 giorni) il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio e (ii) introduce, in deroga al Codice Civile e alle previsioni di settore, nuove modalità di intervento e di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società di capitali e di quelle cooperative, nonché in modo specifico (oltre che delle società quotate) delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo.
Tali previsioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 (salva l'eventuale ultrattività fino alla data in cui dovesse permanere lo stato di emergenza COVID-19 sul territorio nazionale).
L'alert offre una preliminare illustrazione di tali disposizioni, soffermandosi in particolare sulle previsioni relative alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.
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