Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto recante norme in materia di "Comitato FinTech" e "sperimentazione FinTech" ("Decreto FinTech"), adottato in attuazione dell'articolo 36, commi 2-bis e 2-octies del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 ("Decreto Crescita").
I contributi in merito allo schema di Decreto FinTech dovranno pervenire entro e non oltre il 19 marzo 2020.
La sperimentazione FinTech e il Comitato FinTech
Il Decreto Crescita ha demandato al MEF – sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS – l'emanazione di uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione (c.d. "regulatory sandbox") relativa alle attività FinTech, termine che nell'ottica del decreto medesimo identifica le attività "volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati".
Secondo quanto previsto dal Decreto Crescita, la sperimentazione sarà caratterizzata da: a) una durata massima di diciotto mesi; b) requisiti patrimoniali ridotti da parte degli aderenti; c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere; d) tempi ridotti delle procedure autorizzative; e) definizione di perimetri di operatività.
Il Decreto Crescita prevede altresì che il MEF stabilisca i criteri per determinare: a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; b) i requisiti patrimoniali; c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere; d) i perimetri di operatività; e) gli obblighi informativi; f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali; h) i profili di governo societario e di gestione del rischio; i) le forme societarie ammissibili anche in deroga a quelle previste dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("CAP"); l) le eventuali garanzie finanziarie; m) l'iter successivo al termine della sperimentazione.
La sperimentazione non comporterà il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate che possano essere svolte dai partecipanti al di fuori del contesto della sperimentazione medesima; tuttavia, nelle more di eventuali adeguamenti normativi, al termine del periodo di sperimentazione le autorità di vigilanza potranno autorizzare temporaneamente i soggetti ammessi alla sperimentazione medesima a operare sulla base di un'interpretazione "aggiornata" della vigente normativa di settore.
Il Decreto Crescita ha altresì previsto l'istituzione, presso il MEF, di un apposito Comitato FinTech ("Comitato").
Il Comitato è tenuto a individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo del FinTech, nonché a formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità.
Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro per gli Affari Europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'AGCM, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l'AGID e l'Agenzia delle Entrate; il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti in ambito FinTech.
Lo schema di Decreto FinTech in consultazione
Al fine di dare attuazione alle summenzionate disposizioni del Decreto Crescita, il MEF ha avviato una pubblica consultazione concernente lo schema di Decreto FinTech, il quale consta di due Capi dedicati, rispettivamente, al Comitato e alla sperimentazione FinTech.
Le disposizioni del Capo I riguardano la composizione e le attribuzioni del Comitato nonché le riunioni di tale organo; quelle del Capo II mirano invece a individuare le attività per le quali può essere richiesta la sperimentazione, i requisiti soggettivi ed oggettivi nonché le modalità di accesso, l'ambito operativo della sperimentazione e, da ultimo, la disciplina della conclusione della fase di sperimentazione.
L'articolo 5 del predetto Capo II delimita l'ambito di applicazione della sperimentazione FinTech, prevedendo che la stessa possa essere richiesta per un'attività che, alternativamente:
a) è soggetta all'autorizzazione o all'iscrizione in un elenco da parte di almeno una tra Banca d'Italia, CONSOB e IVASS;
b) pur essendo soggetta ad autorizzazione o iscrizione in un elenco da parte di almeno una delle predette autorità di vigilanza, non ricade tra queste perché:
c) consiste in un servizio da svolgere nei confronti di un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una delle citate autorità di vigilanza e incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo;
d) viene svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una tra Banca d'Italia, CONSOB e IVASS e incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo.
Prossimi passi
Con la consultazione pubblica il MEF intende acquisire commenti e contributi da parte dei soggetti interessati. A tal fine, sono stati formulati – nell'articolato dello schema di Decreto FinTech – appositi quesiti volti a guidare e agevolare la partecipazione alla consultazione.
Come anticipato, la consultazione indetta dal MEF rimarrà aperta sino al 19 marzo 2020.
Per qualsiasi esigenza di chiarimento o di assistenza in merito a quanto precede, i nostri professionisti sono a Vostra completa disposizione.