L'Agenzia delle Entrate si è espressa nuovamente sulla nozione di "intervallo di libera concorrenza"

Con la Circolare n.16 del 24 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa sulla tematica dei prezzi di trasferimento, con particolare riferimento alla corretta interpretazione della nozione di “intervallo di libera concorrenza”.

Dopo un breve excursus normativo, focalizzato sulla disciplina italiana sui prezzi di trasferimento e sulle pertinenti disposizioni OCSE, la Circolare esamina il concetto di “intervallo di libera concorrenza”, già specificato dall’art.6 del Decreto del 14 maggio 2018, in sede di applicazione delle disposizioni previste dall’art.110, comma 7, del TUIR ovvero delle disposizioni contenute nei Trattati contro le Doppie Imposizioni stipulati dall’Italia conformi al Modello di Convenzione OCSE.

La Circolare evidenzia, innanzitutto, che, ai sensi dell’art.6 del citato Decreto, è da considerarsi conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori formato dagli indicatori finanziari selezionati in applicazione del metodo più appropriato relativo a ciascuna operazione tra terzi indipendenti che risulti parimenti comparabile con l’operazione controllata.

Pertanto, un’operazione controllata è realizzata in conformità al principio di libera concorrenza qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nel suddetto intervallo. In particolare:

  1. se l’analisi effettuata risulta affidabile e le operazioni individuate hanno tutte il medesimo grado di comparabilità con l’operazione controllata, andrà considerato l’intero intervallo di valori risultante dall’applicazione dell’indicatore finanziario selezionato (“full range”);
  2. se, invece, le transazioni non hanno lo stesso grado di comparabilità, sarà necessario fare riferimento ai c.d. “strumenti statistici” individuati dalle Linee Guida OCSE per restringere l’intervallo e rafforzarne l’affidabilità.

In entrambi i casi, tutti i valori contenuti all’interno dell’intervallo devono essere considerati conformi al principio di libera concorrenza e, di conseguenza, se l’indicatore finanziario ricade nell’intervallo (full range o “ristretto”) non andrà operata alcuna rettifica. Se, invece, l’indicatore finanziario ricade al di fuori dell’intervallo di libera concorrenza, la società deve fornire idonea documentazione al fine di evitare la ripresa fiscale; in caso di mancata o non soddisfacente fornitura della prova, sarà compito dell’Amministrazione individuare il “punto” che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo per effettuare la ripresa.

Su quest’ultimo aspetto la Circolare fornisce due importanti precisazioni:

  • si raccomanda, innanzitutto, che le rettifiche che comportano l’individuazione del suddetto “punto” siano ampiamente argomentate da parte degli Uffici;
  • viene inoltre stabilito che, ai fini di tale individuazione, l’indicatore finanziario utilizzato dall’impresa dovrà essere collocato sul valore “minimo” o “massimo” dell’intervallo di libera concorrenza che per primo interseca quello individuato dall’Amministrazione.

Tale ultima precisazione, supportata anche da esempi numerici, risulta sicuramente rilevante, poiché il già citato art.6 del Decreto del 2018 si limitava a “superare” il concetto di aggiustamento alla mediana, aprendo all’utilizzo di un intervallo di valori per la verifica della conformità al principio arm’s length, senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni su quale dovesse essere il posizionamento più corretto all’interno di tale intervallo.

Ad oggi, invece, il ricorso ad un valore centrale (quale la mediana), in caso di intervallo “ristretto” tramite strumenti statistici, deve essere specificatamente motivato dall’Amministrazione ed è, in ogni caso, limitato alle situazioni di totale assenza di valori comparabili e affidabili.

Conclusioni

In conclusione, la Circolare in esame contribuisce sicuramente ad accrescere l’efficacia della documentazione sui prezzi di trasferimento nel confronto con l’Amministrazione finanziaria, apportando maggiore certezza nell’ambito della definizione di un intervallo di valori conforme al principio di libera concorrenza e recependo ulteriori concetti già espressi in passato dall’OCSE nelle proprie Linee Guida sui prezzi di trasferimento.

Questi ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate evidenziano quanto le questioni in tema di transfer pricing risultino complesse, tanto per i contribuenti quanto per l’Amministrazione finanziaria, e come spesso richiedano valutazioni particolarmente tecniche e puntuali.

L’importanza della piena comprensione di queste tematiche è stata recentemente evidenziata anche da un’importante sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 17 maggio 2022 n.15668) che ha sottolineato la centralità dell’analisi di comparabilità nell’applicazione dei metodi reddituali (nel caso di specie il TNMM, uno dei metodi maggiormente utilizzati) per la verifica della rispondenza al principio di libera concorrenza delle transazioni infragruppo.

In particolare, la Corte – che ha accolto sul punto il ricorso del contribuente – ha chiarito che “l’affidabilità del metodo TNMM presuppone i seguenti passaggi: scelta della parte testata per l’analisi, determinazione dei risultati finanziari delle transazioni controllate, selezione del periodo di indagine, identificazione delle società comparabili, rettifiche contabili di bilancio e adeguamenti necessari per tener conto di differenti prassi contabili, adeguamenti per tenere conto delle differenze di funzioni e selezione del PLI”. La Corte, in base a tale principio, ha concluso che l’omesso esame delle censure mosse dal contribuente ha, di fatto, compromesso l’affidabilità del metodo applicato.

La sentenza è di particolare rilevanza poiché statuisce la necessità di valutare in modo approfondito e preciso le questioni riguardanti i prezzi di trasferimento, sempre più spesso oggetto di contenziosi tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

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