Il Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 (“D.Lgs. 116/2020”), in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e della Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ha modificato inter alia l'Articolo 219, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (il “Testo Unico Ambientale”), prevedendo alcuni requisiti e obblighi di etichettatura ambientale per gli imballaggi.
I nuovi requisiti di etichettatura ecologica dovranno essere implementati dal 1° luglio 2022.
Il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (cd. Decreto Milleproroghe), ha, infatti, prorogato il periodo di sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2021, al 30 giugno 2022, con la possibilità per le aziende di vendere prodotti con imballaggi privi dei requisiti previsti dalla citata normativa, purché già immessi in commercio o etichettati alla data del 1° luglio 2022, fino a esaurimento delle scorte.
Si presume, pertanto, che possano continuare ad essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 1° luglio 2022, oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del medesimo termine.
Il Decreto Milleproroghe ha, inoltre, previsto l’emanazione da parte del Ministro della Transizione Ecologica di un decreto di natura non regolamentare recante le linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi.
In attesa dell’emanazione delle linee guida, abbiamo predisposto un alert contenente i principali adempimenti necessari al fine di attuare correttamente, all’interno della propria realtà aziendale, l’obbligo di etichettatura previsto dalla citata nuova legislazione.