Lo scorso 24 marzo, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) ha approvato il nuovo Codice di condotta applicabile alle attività di telemarketing e teleselling (“Codice di condotta”), la cui entrata in vigore è tuttavia subordinata alla previa costituzione e accreditamento dell’Organismo di Monitoraggio (“ODM”) e alla sua successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’Organismo di Monitoraggio avrà il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Codice di condotta.
L’ambito di applicazione del Codice di condotta è limitato alle attività di telemarketing e teleselling effettuate per mezzo del telefono, rimanendone quindi escluse tanto le promozioni tramite app e il digital advertising o le attività condotte con altri mezzi (ad esempio, via SMS), quanto i contatti telefonici finalizzati esclusivamente a rilevare il grado di soddisfazione della clientela e/o a svolgere sondaggi e ricerche di mercato senza finalità commerciali.
Nonostante il limitato ambito di applicazione del Codice di condotta, il suo impatto potrebbe essere rilevante soprattutto in ragione del fatto che nella scelta dei soggetti a cui demandare il trattamento, e pur nel rispetto della normativa sulla concorrenza, i titolari dovranno preferire coloro che abbiano aderito al Codice di condotta (art. 5).
Il Codice di condotta delinea una serie di obblighi specifici in capo ai titolari e ai responsabili, meglio illustrati di seguito, e altri di carattere più generale volti a garantire trasparenza, tracciabilità e sicurezza del trattamento, che trovano applicazione nei confronti di tutti gli aderenti.