Trasformazione industriale e trasformazione industriale profonda: nuova frontiera del c.d. “inquinamento consentito”

Novità introdotte per le attività soggette ad AIA/IPPC dalla Direttiva sulle emissioni industriali 2024/1785 in vigore dal 4 agosto 2024. Obiettivo neutralità climatica al 2050 e rapporto con CSR3D.

Risale al 15 luglio scorso la pubblicazione in G.U. dell’Unione Europea della Direttiva (UE) 2024/1785 che dispone, tra le altre cose, significative modifiche alla Direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali.

La nuova Direttiva, in vigore dal 4 agosto 2024, introduce numerose novità applicabili alle attività attualmente soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), ne individua di nuove a cui viene ampliata l’applicazione del sistema AIA/IPPC, ed assegna agli Stati membri termine fino al primo luglio 2026 per assicurare l’entrata in vigore di tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a garantirne la completa attuazione.

Le novità introdotte dalla novella sono davvero numerose. Si ricorda, ad esempio, l’estensione del regime AIA/IPPC ai grandi impianti di produzione di batterie (non di mero assemblaggio). Appaiono particolarmente dirompenti e degne di una particolare sottolineatura l’introduzione nel sistema AIA/IPPC delle fattispecie obbligatorie della “trasformazione industriale” e della “trasformazione industriale profonda”.

Per trasformazione industriale si intende il processo di trasformazione dell’installazione soggetta ad AIA/IPPC da attuarsi nel periodo 2030-2050 e “che contribuisca alla nascita di un’economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell’impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050”.  
L’art. 27 quinquies rubricato “Trasformazione verso un’industria pulita, circolare e climaticamente neutra” prevede infatti che, gli Stati membri dispongano che entro il 30 giugno 2030 il gestore degli impianti AIA/IPPC includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione industriale con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e che copra le attività appartenenti ai settori AIA considerati maggiormente impattanti sotto il profilo energetico (es. attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica).

Viene disciplinata anche l’ipotesi in cui gli obiettivi di neutralità climatica al 2050 possano essere raggiunti con la c.d. trasformazione industriale profonda definita all’art. 3 punto 9 bis, come "l’attuazione da parte degli operatori industriali di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un’installazione in tutto o in parte, o la sostituzione di un’installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l’obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l’ambiente (…) tenendo conto degli effetti incrociati". 
L’art. 27 sexies rubricato “trasformazione industriale profonda” precisa inoltre che, la trasformazione industriale profonda può consistere nella chiusura di un’installazione o nella sua sostituzione con altra diversa.

L’inserimento di queste fattispecie nella disciplina AIA/IPPC è particolarmente dirompente poiché introduce un limite ulteriore a quello che noi giuristi chiamiamo <inquinamento consentito> e che fino ad oggi era rappresentato (per le attività AIA/IPPC) dal rispetto delle BAT/AEL previste per ciascun settore. Tale limite ulteriore è la neutralità climatica entro il 2050. 

L’autorità competente al primo rilascio dell’AIA/IPPC o al riesame dell’autorizzazione già rilasciata provvederà dunque anche sull’applicazione di tale limite sulle singole installazioni/attività, valutando i piani di trasformazione che i gestori saranno obbligati a presentare e ad attuare per ottenere il rilascio dell’AIA/IPPC, il riesame positivo dell’AIA/IPPC, nonché per conservare la propria AIA/IPPC una volta rilasciata o rinnovata.

È opportuno tenere presente che, le nuove fattispecie entreranno obbligatoriamente ed a pieno titolo nei provvedimenti autorizzatori AIA/IPPC già a partire dal 30 giugno 2030 e diventeranno necessariamente parte del batch di obblighi ambientali la cui conformità sarà oggetto di valutazione nella Due Diligence ambientale di filiera prevista dalla Direttiva CSR3D.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, potete contattare i nostri professionisti della practice di diritto ambientale avv. Simone Cadeddu e avv. Paola Bologna.

 

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