In attuazione della delega prevista dall'art. 2 della L. 154/2014 (Legge di delegazione europea 2013), il 17 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 7 febbraio 2017, n. 27 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1924/2006 ("Regolamento Claims").
Violazioni in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute
Il decreto legislativo, in vigore dal 1° aprile 2017, si compone di quindici articoli che introducono la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in materia d'indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Le sanzioni hanno carattere amministrativo pecuniario, salvo che il fatto non costituisca reato. L'art. 12 prevede, inoltre, in caso di reiterazione specifica delle violazioni previste dal decreto legislativo, la possibilità di irrogare la sanzione accessoria della sospensione del provvedimento abilitante allo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un minimo di dieci ad un massimo di venti giorni lavorativi.
Competenza sanzionatoria
L'art. 2 del D.lgs. 27/2017 identifica, quali autorità competenti ai fini dell'applicazione del decreto, il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza. L'art. 1 chiarisce che sono ad ogni modo fatte salve le attribuzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) come previste dal D.lgs. 145/2007 e dal Codice del Consumo.
Il Decreto legislativo disegna un sistema in cui la competenza a reprimere le violazioni del Regolamento Claims spetta a una pluralità di soggetti, con evidenti ricadute in termini di certezza giuridica, per gli operatori del settore alimentare. Non chiari, appaiono, inoltre i criteri di riparto della competenza tra le diverse autorità.
L'articolo fa parte della newsletter Flash Food di giugno 2017.