Cambia il regime sanzionatorio previsto per le manifestazioni a premio

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Rita Tardiolo

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Come partner del dipartimento di Proprietà Intellettuale nella sede di Milano, mi occupo di marchi, denominazioni di origine protette (DOP), pubblicità, concorrenza sleale e tutela dei consumatori, assistendo clienti nazionali e internazionali in questioni contenziose e non. Sono anche co-head a livello internazionale dell'area Luxury, Fashion & Retail per il settore Retail & Consumer.

Nell'aprile 2009 era stata infatti introdotta una norma (l'art. 12, comma 1, lett. o) del Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con Legge n. 77/2009, c.d. "Decreto Abruzzo"), poi ripresa da un Decreto di attuazione del 2010 a firma congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che stabiliva una sanzione amministrativa compresa tra 50.000 € e 500.000 € per il caso di svolgimento di un concorso o di un'operazione a premio vietata ai sensi dell’art. 8, comma 1 D.P.R. n. 430/2001.
La sanzione era raddoppiata in caso di prosecuzione della manifestazione a premio successivamente al relativo divieto, ferma restando la possibilità per il soggetto sanzionato di ottenere una riduzione dell'ammontare a 1/6 del massimo pagando entro 30 giorni dalla relativa notifica (83.333,33 € per il caso di semplice violazione, 166.666,67 € per il caso di prosecuzione della manifestazione).

In aggiunta alla sanzione patrimoniale era prevista una sanzione accessoria consistente nella pubblicazione di un avviso relativo all'avvenuta manifestazione vietata, a spese del soggetto promotore e su mezzi di informazione individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La sanzione era inoltre estesa a tutti i soggetti che, pur senza essere promotori dell'iniziativa, in qualunque modo avevano partecipato all'attività distributiva del materiale relativo alla manifestazione a premio.

Tale apparato sanzionatorio poteva così essere applicato, in linea di principio, nei confronti di una vasta gamma di destinatari, dai soggetti promotori agli intermediari. Ancor più ampia e variegata la casistica di manifestazioni promozionali non conformi sanzionabili: dalla manifestazione a premio con meccanica promozionale inidonea a garantire la pubblica fede o la parità di trattamento, al caso di concorso a premio caratterizzato da un meccanismo di assegnazione dei premi illusorio, fino ad arrivare alle ipotesi di turbativa della concorrenza, di elusione del monopolio statale su giochi e scommesse, nonché, più in generale, per ogni altra possibile violazione dei requisiti previsti dal citato D.P.R. n. 430/2001 (con eccezione delle violazioni riferibili al mancato o tardivo invio della comunicazione antecedente all'avvio di un concorso a premio o al caso di effettuazione di un concorso con modalità difformi al relativo regolamento).

Ne conseguiva un regime sanzionatorio severo e forse potenzialmente iniquo, specie per le realtà imprenditoriali più piccole e per i soggetti che si trovavano coinvolti nell'attività di diffusione del materiale relativo a una manifestazione a premio successivamente ritenuta vietata (si pensi al caso del piccolo esercizio commerciale che mette a disposizione dei clienti il materiale pubblicitario relativo al concorso a premio promosso da un grosso gruppo multinazionale).

La Legge di Stabilità 2016 interviene per porre rimedio alla descritta situazione.
Si prevede infatti un nuovo comma 1-bis all’art. 12 del sopra citato "Decreto Abruzzo" stabilendo che le sanzioni ivi previste si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi (art. 1, comma 924 della Legge di Stabilità).

Per le altre violazioni viene invece ripristinata la previgente e meno onerosa disciplina sanzionatoria, cioè a dire una sanzione pecuniaria consistente in una somma da 1 a 3 volte l’IVA dovuta per un importo comunque non inferiore a 2.582,28 € e, nel caso di prosecuzione della manifestazione vietata, da 2 a 6 volte l’IVA dovuta per un importo minimo non inferiore a 5.164,57 €. Resta ferma per queste ipotesi l'applicabilità della sanzione accessoria consistente nell'ordine di pubblicazione già prevista in via autonoma dall'art. 124, comma 1, del Regio Decreto Legge n. 1933 del 19 ottobre 1938, convertito con Legge n. 973 del 5 giugno 1939, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c) della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

E' importante infine segnalare che questa modifica ha efficacia retroattiva trovando applicazione anche con riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnazione, alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità. Le relative sanzioni saranno rideterminate d'ufficio da parte delle competenti autorità (art. 1, comma 925 della Legge di Stabilità).
 

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