In data 26 maggio 2017, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato, ai sensi del D.M. 990 del 28 marzo 2017 (come successivamente modificato dal DM 1076 del 31 marzo 2017), un documento contenente "Linee guida recante istruzioni operative per l'indicazione dell'origine del latte in etichetta". Il citato D.M. 990 del 28 marzo 2017 (come successivamente modificato) entra in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero.
Si tratta di linee guida che, nell'ottica delle disposizioni del citato decreto ministeriale, sono volte a fornire ai consumatori informazioni chiare e fruibili sui prodotti lattiero-caseari e costituiscono un utile strumento pratico per gli operatori del settore alimentare.
In particolare, le linee guida, coerentemente con quanto disposto dalla normativa dell'Unione Europea (Reg. UE n. 1169/2011), secondo la quale le etichette alimentari devono essere chiare e comprensibili e, quindi, devono essere caratterizzate da una elevata leggibilità, dispongono che le informazioni obbligatorie relative all'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari, devono essere apposte in un punto evidente e nel medesimo campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Le indicazioni richieste dalla normativa applicabile inoltre devono essere apposte nel campo visivo dell'imballaggio e devono essere stampate in caratteri le cui dimensioni devono essere coerenti con quanto previsto dal citato regolamento dell'Unione Europea (allegato 4), e in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo dell'imballaggio. A tal fine le linee guida forniscono, anche con alcuni esempi grafici, indicazioni sul tipo e la dimensione dei "font" nonché l'inchiostro che devono essere utilizzati nelle etichette.
Infine, le linee guida, forniscono istruzioni sulle indicazioni relative all'origine del latte. Le etichette devono indicare chiaramente il "paese di mungitura", il "paese di condizionamento" e il "paese di trasformazione". Tali espressioni devono essere riportate sempre, a meno che il latte non sia stato munto, condizionato e confezionato nello stesso paese: in tal caso sarà sufficiente una indicazione sull'"origine del latte". Quanto alla provenienza, si distingue una provenienza nazionale, dai Paesi UE e dai Paesi Extra-UE.
Ovviamente gli operatori possono fornire ulteriori indicazioni (c.d. indicazioni volontarie) per indicare la provenienza del latte.
Sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 1.600 a Euro 9.500 in caso di immissione in commercio di prodotti alimentari non etichettati o etichettati non correttamente.
L'articolo fa parte della newsletter Flash Food di giugno 2017.