La Regione Lombardia ha adottato l'ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020 in materia di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in Lombardia.
L'ordinanza, integrando le disposizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto tra le organizzazioni sociali e le associazioni datoriali del 24 aprile 2020, prescrive per i datori di lavoro con sedi di lavoro nella Regione Lombardia i seguenti ulteriori obblighi validi dal 18 al 31 maggio.
1. Accesso al luogo di lavoro
È prescritto l'obbligo per il datore di lavoro di misurare – anche tramite un delegato – la temperatura del personale prima dell'accesso al luogo di lavoro e ove si manifestino sintomi compatibili con il COVID-19 anche durante l'attività lavorativa. Qualora la temperatura rilevata ecceda i 37,5 °C, non è consentito l'accesso o la permanenza nel luogo di lavoro.
Il personale cui sia rilevata una temperatura sopra soglia deve essere momentaneamente isolato dal datore di lavoro (ad esempio, in un'area riservata posta in prossimità dell'accesso) e non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente tale circostanza all’ATS territorialmente competente, tramite il medico competente e/o l’ufficio del personale.
2. Rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti
Ogni datore di lavoro, o suo delegato, deve effettuare la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti prima dell’accesso alle proprie strutture. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5 °C, non sarà loro consentito l'accesso alla sede.
3. Uso raccomandato da parte del personale dipendente dell'App “AllertaLom”
È fortemente raccomandato al datore di lavoro e al proprio personale l’utilizzo della App della Regione Lombardia “AllertaLom”, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”. L'applicazione pratica di questa raccomandazione dovrà essere vagliata attentamente dal datore di lavoro per assicurare che non sia disattesa tale raccomandazione evitando al contempo forme di coercizione nell'uso di tale App.
Si segnala infine che la violazione delle disposizione sopra riportate può comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Suggerimenti da Bird & Bird:
Per quanto concerne la rilevazione della temperatura di cui al punto 1, benché sia preferibile che il trattamento di dati personali relativi allo stato di salute del personale sia svolto dal medico competente o suo delegato, segnaliamo che l'Ordinanza sembra consentire che il trattamento venga effettuato anche direttamente da personale a ciò incaricato dal datore di lavoro. La delega da parte del medico competente, ove possibile, resta comunque la soluzione preferibile in quanto comporta un minor rischio di contestazioni. Si suggerisce, inoltre, di conservare, sino al termine del periodo di emergenza (o per un periodo ragionevole, qualora detto periodo di emergenza dovesse protrarsi per diversi mesi) i dati dei soli dipendenti - o degli esterni per cui debba essere eventualmente predisposto un documento giustificativo del mancato accesso alla sede - la cui temperatura sia risultata sopra la soglia dei 37,5° C: non è necessario annotare il dato esatto della temperatura, salvo sia richiesto dalle autorità sanitarie nelle successive interazioni (es. ATS).
È di fondamentale importanza, ai fini della corretta gestione dei dati raccolti, che l'azienda adotti specifiche policy che prevedano e regolamentino i flussi interni ed esterni dei dati sanitari in oggetto.
Circa il punto 3, nonostante la disposizione preveda una raccomandazione, il datore di lavoro è sostanzialmente obbligato a facilitare l'utilizzo dell'App "AllertaLom". Pertanto, ove fossero presenti dispositivi mobili aziendali compatibili, il datore di lavoro è chiamato a richiedere/effettuare l'installazione di tale applicativo sui dispositivi aziendali del personale, raccomandando la compilazione quotidiana del relativo questionario "CercaCovid". Per quanto concerne il personale non dotato di dispositivi aziendali compatibili, il datore di lavoro può suggerire l'installazione e uso dell'applicativo in oggetto, non potendo tuttavia imporne o verificarne l'utilizzo.
Per qualsiasi esigenza di chiarimento o di assistenza in merito a quanto precede, i professionisti dei dipartimenti Data Protection & Privacy ed Employment sono a Vostra completa disposizione.