Il 18 luglio 2022, il Consiglio Europeo ha approvato il testo del “Digital Markets Act” (“DMA”) che introduce una serie di obblighi e di divieti per i c.d. “gatekeeper”.
Il DMA regola per la prima volta le attività dei fornitori di “servizi di piattaforma di base”, come più avanti definiti, che i) hanno un impatto significativo sul mercato interno; ii) gestiscono uno o più importanti punti di accesso dei clienti; e iii) detengono una posizione consolidata e duratura nelle loro operazioni o si prevede che la acquisiranno (c.d. “gatekeeper”).
In particolare, ai fini del DMA, si considerano “servizi di piattaforma di base” i seguenti servizi forniti ad utenti commerciali e finali nell’Unione:
a) servizi di intermediazione online (compresi, ad esempio, i mercati, i negozi di applicazioni software e i servizi di intermediazione online in altri settori come la mobilità, i trasporti o l'energia);
b) motori di ricerca online;
c) servizi di social network online;
d) servizi di piattaforma per la condivisione di video;
e) servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;
f) sistemi operativi;
g) servizi di cloud computing;
h) servizi pubblicitari (compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria) erogati da un fornitore di uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a g) sopra.
Il DMA individua una serie di pratiche dei gatekeeper che sono considerate sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base: per esempio, tra gli altri, il divieto di talune modalità di combinazione dei dati personali dell’utente a cui il gatekeeper può avere accesso, in assenza del consenso dell’utente medesimo; l’obbligo di consentire agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione online di terzi a prezzi o condizioni diverse da quelle offerte attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper; l’obbligo di consentire agli utenti commerciali la promozione di offerte indipendentemente dall’utilizzazione dei servizi del gatekeeper da parte degli utenti finali, nonché diverse altre condotte che impediscono o limitano il libero accesso degli utenti commerciali al mercato digitale.
Sono previste sia deroghe all’adempimento degli obblighi previsti dal DMA in circostanze eccezionali sia esenzioni per motivi di interesse pubblico.
È inoltre definito un meccanismo per l'aggiornamento degli obblighi.
Si consideri che, ai fini dell’applicazione del DMA, non rileva che la pratica del gatekeeper sia di natura contrattuale, commerciale, tecnica o di altra natura.
Infine, vi è l'obbligo, per il gatekeeper designato, di sottoporre a un audit indipendente qualsiasi tecnica di profilazione dei consumatori che il gatekeeper applichi direttamente o trasversalmente ai suoi servizi.
In caso di mancato rispetto delle previsioni del DMA, sono previste sanzioni calcolate in percentuale sul fatturato totale.
Il DMA entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale e si applica sei mesi dopo la sua entrata in vigore.
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Il nostro Studio è a disposizione per fornirvi maggiori informazioni e chiarimenti sul DMA e sulle disposizioni introdotte.