Il Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 (“D.Lgs. 116/2020”), in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e della Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ha modificato inter alia l'art. 219, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (il “Testo Unico Ambientale”), prevedendo alcuni requisiti e obblighi di etichettatura ambientale per gli imballaggi.
I nuovi requisiti di etichettatura sono applicabili dal 1° gennaio 2023.
Il periodo di sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2021, è stato infatti dapprima prorogato dal Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (cd. Decreto Milleproroghe) fino al 30 giugno 2022 e successivamente, con la legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022, fino al 31 dicembre 2022, con la possibilità per le aziende di vendere prodotti con imballaggi privi dei requisiti previsti dalla citata normativa, purché già immessi in commercio o etichettati alla data del 1° gennaio 2023, fino a esaurimento delle scorte.
Come previsto dal Decreto Milleproroghe, con decreto n. 360 del 28 settembre 2022, il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) ha emanato le “Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Linee Guida)”.
Le nostre professioniste hanno predisposto un alert contenente i principali adempimenti necessari al fine di attuare correttamente, all’interno della propria realtà aziendale, l’obbligo di etichettatura previsto dalla citata nuova legislazione