A partire dal prossimo 13 dicembre 2016 le etichette dei prodotti alimentari dovranno obbligatoriamente recare la dichiarazione nutrizionale, come espressamente previsto dall'art. 9, comma 1, lett. l) del Reg. 1169/2011/UE.
Sono esenti dall'obbligo in questione gli alimenti che non rientrano della definizione di alimento preimballato e – come espressamente specificato dall'art. 16, comma 3 del Reg. 1169/2011/EU – gli alimenti indicati all'interno dell'allegato V al Regolamento.
In particolare, il punto 19 dell'allegato V estende la deroga all'obbligo dell'indicazione nutrizionale in etichetta agli "alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale".
Al fine di chiarire l'ambito della deroga, lo scorso 16 novembre, il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare che consente di identificare i requisiti oggettivi e soggettivi per avvalersi dell'esenzione.
La circolare chiarisce che rientrano nella definizione di fabbricanti di piccole quantità di prodotti "i produttori e i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite all'art. 2 della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione". Si tratta, in particolare, delle aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuale inferiore ai 2 milioni di euro.
L'esenzione dall'obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale non si applica alle microimprese tout-court, ma solo quando le stesse:
Ne consegue che, al fine di avvalersi dell'esenzione, non è sufficiente essere semplicemente una micro-impresa, ma è necessario soddisfare anche i requisiti oggettivi posti dall'allegato al regolamento, come sono stati meglio specificati dalla circolare interministeriale.
Questo articolo è un estratto della newsletter FlashFood 1.0 - Dicembre 2016