Introdotta l'etichettatura di origine per il latte e i prodotti a base di latte

Il 15 Ottobre, Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha reso noto che la Commissione Europea non ha sollevato rilievi con riguardo all'introduzione nel nostro ordinamento dell'etichettatura di origine del latte e dei prodotti trasformati a base di latte. 

Lo schema di decreto – notificato ufficialmente lo scorso luglio secondo la procedura prevista dall'art. 39, comma 2 del Reg. 1169/2011/EU – ho ottenuto il parere favorevole anche della Conferenza Stato-Regioni e sarà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto, che diventerà applicabile dal 1 gennaio 2017, introduce l'obbligo di indicare in etichetta il paese di origine della materia prima latte e dei prodotti trasformati a base di latte. In particolare, il decreto si applica ai prodotti alimentari inseriti nell'allegato e, nello specifico alle seguenti categorie di prodotti:

(Allegato 1)

Il Decreto si applica al latte e ai prodotti a base di latte preimballati, mentre non si applica quando questi alimenti sono venduti sfusi, sono imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o sono preincartati per la vendita diretta.

In base all'art. 2 del Decreto, i prodotti indicati nell'Allegato 1 devono recare in etichetta, oltre alle informazioni obbligatorie previste dall'art. 9 del Reg. 1169/2011/UE, anche le informazioni relative al Paese in cui il latte è stato munto, confezionato e trasformato.

Il decreto detta disposizioni specifiche anche con riguardo alla presentazione del prodotto, prescrivendo che le informazioni sul Paese di origine devono essere indelebili e devono essere riportate nel campo visivo principale, in modo da essere visibili e facilmente leggibili. A tal fine, le informazioni non devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Le disposizioni in questione, non si applicano agli alimenti fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno stato membro dell'EFTA.

Brevi note

Il Decreto, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che si applicherà in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è stato adottato al fine di assicurare maggiore trasparenza della filiera lattiero-casearia nonché di soddisfare le esigenze dei consumatori, sempre più attenti alla qualità degli alimenti consumati.

In base ad una consultazione pubblica indetta dal Mipaff, oltre il 96% dei consumatori italiani ritiene molto importante che sull'etichetta sia scritta in modo chiaro e leggibile l'origine dell'alimento, mentre per l'84% è fondamentale che sia indicato il luogo in cui è avvenuto il processo di trasformazione. Esigenza questa particolarmente avvertita per carni e latte fresco (95%) nonché per i prodotti lattiero-caseari come yogurt e formaggi (90%).

L'esigenza di un'etichetta più trasparente è stata manifestata, a livello europeo, dalla risoluzione non vincolante, approvata lo scorso maggio, con la quale il Parlamento Europeo ha sollecitato la Commissione ad adottare degli atti legislativi volti a introdurre l'indicazione del Paese di origine sia per il latte destinato al consumo diretto che per quello utilizzato come ingrediente nei prodotti caseari.

In attesa di un intervento legislativo a livello centrale, diversi Stati membri hanno notificato alla Commissione delle proposte legislative volte all'introduzione dell'indicazione del Paese di origine in etichetta. Oltre alla Francia (cui abbiamo dedicato una sezione specifica), si segnalano gli atti legislativi recentemente notificati da Grecia e Irlanda, e concernenti rispettivamente l'indicazione del paese di origine di latte e prodotti caseari e nonché l'indicazione obbligatoria del paese di origine per i tagli di suino, ovino e pollo.

Questo articolo è un estratto della newsletter FlashFood 1.0 - Dicembre 2016

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