Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento sul marchio comunitario, ora denominato marchio dell’Unione europea (o marchio UE) – “il Regolamento”. Il regolamento modificativo si iscrive nel quadro del pacchetto legislativo dell’UE per la riforma del marchio, che contempla anche la sostituzione dell’attuale direttiva UE sul marchio (direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) con la direttiva UE 2015/2436 – “la Direttiva”.
Tra le modifiche di spicco previste dal Regolamento (nonché dalla Direttiva) appare l’introduzione del nuovo marchio di certificazione UE.
Il marchio di certificazione o di garanzia, seppure sin ora non previsto a livello di Unione Europea, è istituto già regolato in alcune giurisdizioni europee a livello nazionale; di qui la necessità di armonizzarne il riconoscimento a livello di Unione al fine di favorirne la tutela in maniera diffusa.
Tale categoria di segno è stata introdotta a fianco dei marchi collettivi (ora marchi collettivi UE) già previsti dalla previgente disciplina e oggetto di limitate modifiche nell’ambito del Regolamento (quale ad esempio la previsione del termine di due mesi per il deposito del relativo regolamento d’uso).
Sebbene entrambe le tipologie di marchio (collettivo da un lato e di certificazione dall’altro) hanno alcuni tratti comuni, quali, tra gli altri, l’ accompagnarsi ad un regolamento che ne disciplina l’utilizzo e di essere segni suscettibili da essere utilizzati da più soggetti autorizzati e che soddisfano i requisiti previsti dal predetto regolamento d’uso, la natura dei due segni distintivi è alquanto differente.
I marchi di garanzia o di certificazione UE sono marchi “idonei a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio” e ciò in relazione a caratteristiche di detti prodotti o servizi, quali i materiali, i procedimenti di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione.
I marchi collettivi UE sono marchi “idonei a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese”, posto che l’associazione di operatori sul mercato titolare del marchio non ha funzioni di certificazione dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio ma di mero organo che “regola” l’utilizzo del marchio collettivo.
Da ciò deriva che se da un lato all’associazione titolare del marchio collettivo UE non è vietato di principio di utilizzare anche direttamente il marchio (e non solo tramite le autorizzazioni concesse ai produttori che adempiono al relativo regolamento d’uso), la funzione di “certificazione” dell’ente certificatore impone che quest’ultimo – per evidenti ragioni di terzietà – debba astenersi da ogni utilizzo del marchio di certificazione.
La diversa natura delle due tipologie di marchi si riflette anche nel rapporto con la disciplina delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche (relative tra l'altro ai prodotti nel settore agroalimentare e vitivinicolo), disciplina tenuta in maggiore rilievo nell'ambito del Regolamento rispetto al passato.
Infatti, tradizionalmente i Consorzi e le Associazioni a tutela delle denominazioni d’origine protette e indicazioni geografiche protette (DOP e IGP) hanno cumulato la tutela delle denominazioni allo strumento del marchio collettivo ora marchio collettivo UE.
Il marchio collettivo appare idoneo, in passato come ora, a fornire tale tutela ulteriore, in considerazione del fatto che il marchio collettivo può designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi che contraddistingue, in deroga a quanto previsto dall'art. 7.1.c) del Regolamento che vieta la registrazione per difetto di carattere distintivo di quei segni costituiti da una indicazione di provenienza.
Diversamente il Regolamento esclude che il marchio di certificazione possa essere utilizzato per certificare la provenienza geografica del prodotto (o servizio) che contraddistingue.
In altre parole, il marchio di certificazione, diversamente dal marchio collettivo, non potrà cumularsi alla tutela delle DOP e IGP, avendo la funzione di certificare altre caratteristiche, quali i processi di produzione, i materiali e così via.
Dall’altra parte l’introduzione del marchio di certificazione UE costituisce un nuovo strumento a disposizione degli operatori commerciali che, tramite associazioni rappresentative, potranno valorizzare qualità o procedure produttive virtuose” in maniera armonizzata su un ampio territorio attraverso tale tipologia di marchio.
Questo articolo è un estratto della newsletter FlashFood 1.0 - Dicembre 2016