In data 17 marzo 2020, a seguito di regolare pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il decreto legge n. 18/2020 recante le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il “Decreto”).
Il Decreto – considerate le difficoltà operative di molte società in conseguenza delle limitazioni imposte dal Governo per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19 e al fine di introdurre alcune facilitazioni volte a ridurre gli assembramenti anche in ambito societario – ha previsto specifiche disposizioni aventi ad oggetto le assemblee e le decisioni dei soci di determinate società.
In particolare, l’art. 106 del Decreto interviene sotto un duplice profilo: da un lato, sui termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare il bilancio di esercizio; e, dall’altro lato, sulle concrete modalità di svolgimento di tutte le assemblee (anche di quelle che necessitano della verbalizzazione notarile).
Giova sin da subito precisare che le deroghe contemplate dal Decreto trovano applicazione rispetto alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, ove successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.
1. Estensione dei termini per l’approvazione del bilancio 2019
Per quanto attiene in primis ai termini di convocazione dell’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio di esercizio, il comma 1 dell’art. 106 del Decreto, derogando espressamente agli art. 2364, c. 2 e 2478 bis c.c. o alle eventuali diverse previsioni statutarie, consente alle società di capitali di convocare detta assemblea entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Ne consegue che l’utilizzo del maggior termine, comunque rimesso alla decisione della società, non richiede in questo caso particolari motivazioni.
Come noto, infatti, di regola le società di capitali, a norma degli art. 2364, c. 2 e 2478 bis c.c., devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro il termine previsto dallo statuto, comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Tuttavia, le stesse possono convocare tale assemblea entro il maggior termine previsto dallo statuto, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero in presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.
2. Modalità di svolgimento delle adunanze assembleari
I successivi commi dell’art. 106 del Decreto, invece, disciplinano le modalità di svolgimento delle adunanze assembleari, sia ordinarie sia straordinarie, con particolare riguardo all’esercizio del diritto di voto e alle modalità partecipazione alle predette adunanze. In particolare, detti commi mirano a facilitare la tenuta delle assemblee nel rispetto delle disposizioni dettate per ridurre il rischio di contagio da COVID-19.
2.1. Società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici (art. 106, c. 2 del Decreto)
I soci delle S.p.A., delle S.a.p.a., delle S.r.l., delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, anche in deroga a contrarie disposizioni contenute all’interno dello statuto, possono esercitare il diritto di voto in via elettronica o per corrispondenza, nonché intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. È tuttavia necessario che dette facoltà e le concrete modalità di esercizio siano espressamente indicate nell’avviso di convocazione dell’assemblea.
Le società de quibus possono inoltre prevedere che la partecipazione all’assemblea avvenga esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
2.2. Decisioni dei soci delle S.r.l. adottate mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (art. 106, c. 3 del Decreto)
Le decisioni dei soci delle S.r.l. possono essere adottate, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, c. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Secondo un primo commento diffuso da Assonime, ciò significa che le S.r.l., in alternativa alla delibera assembleare, possono decidere di ricorrere alla consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto anche quando:
(i) tale facoltà non sia prevista nell’atto costitutivo; ovvero
(ii) la delibera abbia ad oggetto modifiche dell’atto costitutivo oppure la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale della società o una rilevante modifica dei diritti dei soci oppure perdite del capitale superiori a un terzo; ovvero
(iii) un numero qualificato di amministratori o soci richieda di utilizzare il meccanismo della deliberazione.
2.3. Società quotate, società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (art. 106, cc. 4 e 5 del Decreto)
Quanto alle società quotate, alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le stesse possono designare per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie il rappresentante delegato di cui all’art. 135 undecies del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), anche in presenza di contraria disposizione contenuta all’interno dello statuto. È tuttavia necessario che nell’avviso di convocazione venga dato atto di tale nomina e che nello stesso siano illustrate le informazioni concernenti le modalità di conferimento della delega di voto.
Le società in questione possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante l’anzidetto rappresentante, al quale possono inoltre essere conferite deleghe e subdeleghe ex art. 135 novies TUF, in deroga a quanto disposto all’art. 135 undecies, c. 4 TUF.
Sul punto, Assonime ha precisato, da un lato, che al rappresentante delegato continuano ad applicarsi le altre disposizioni dell’art. 135 undecies TUF; e, dall’altro lato, che le previsioni di cui all’art. 106, c. 4 del Decreto possono ritenersi applicabili anche alle assemblee degli obbligazionisti delle società con obbligazioni quotate, a norma dell’art. 2415, c. 3 c.c.
2.4. Banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (art. 106, c. 6 del Decreto)
Le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e mutue assicuratrici, oltre a poter usufruire delle modalità di voto a distanza (i.e., in via elettronica o per corrispondenza) e della facoltà di partecipare all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, da doversi specificamente indicare nell’avviso di convocazione, possono altresì designare il rappresentante delegato di cui all’art. 135 undecies TUF. Detta nomina può avvenire anche in deroga all’art. 150 bis, c. 2 bis del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 135 duodecies TUF e all’articolo 2539, c. 1 c.c. nonché alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
Si noti che le predette società possono anche stabilire nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante di cui sopra, il quale non potrà votare in senso difforme rispetto a quanto indicato nelle istruzioni di voto, stante l’espressa inapplicabilità sancita dal Decreto dell’art. 135 undecies, c. 5 TUF.
Il Decreto infine stabilisce che la delega al rappresentante delegato deve essere conferita al più tardi entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.